Art. 2.

      1. Nel caso in cui una casa farmaceutica non provveda a segnalare il pericolo per la guida sulle confezioni dei medicinali, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 1, e l'assunzione di uno di tali medicinali provochi un incidente, il conducente dell'autoveicolo o del motoveicolo, che ha cagionato l'incidente, o i suoi parenti entro il quarto grado, in caso di decesso del conducente, ovvero le persone vittime dell'incidente o i loro parenti entro il quarto grado, possono agire in giudizio per il risarcimento dei danni nei confronti della casa farmaceutica inadempiente.